Art. 69.
(Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà).

      1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse, per agevolare il suo reinserimento, una o più licenze di durata non superiore nel complesso

 

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a giorni quarantacinque all'anno. Di regola, la durata complessiva delle licenze nel corso dell'anno deve allinearsi al limite massimo indicato.
      2. Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.
      3. Se il condannato durante la licenza viola gli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata senza procedere alla revoca del regime di semilibertà.
      4. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto, senza giustificato motivo, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 68.